Diritti universali? Puntata 2 – L’età contemporanea

 

Il concetto di diritti universali si laicizza e si estende, concretizzandosi in definizioni e formule giuridiche che vengono progressivamente inserite nei codici legislativi, nelle costituzioni e nei trattati internazionali.

Eraldo Rollando
05-11-2019
Nel XVII secolo si abbandonò la concezione scolastica del diritto naturale fondato sul volere divino per approdare a un fondamento laico: la ragione umana universale.
Grozio (1) sostiene infatti che il diritto naturale esisterebbe anche se Dio non esistesse.
L’approccio al tema dei diritti si estende e si articola notevolmente a partire dal XVIII secolo. Sino ad allora i diritti espressi nei documenti erano facilmente elencabili: sostanzialmente si riferivano al diritto alla vita, alla proprietà e alla libertà.
Solo successivamente, dopo una lunga ed elaborata riflessione, si è giunti alla moderna concezione di questi diritti, partendo dal diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà.

Nelle Dichiarazioni, Costituzioni, Trattati successivi furono aggiunti, un po’ alla volta, altri diritti.
• Il 4 luglio 1776 segnò la nascita della prima Carta moderna dei diritti fondamentali dell’uomo con la “Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America”; basata sui principi dell’Illuminismo e del diritto naturale di ispirazione ellenica, si richiama “alla legge naturale e divina” e al principio di eguaglianza secondo il quale “Tutti gli uomini sono stati creati uguali”. In essa fu aggiunto il diritto alla felicità.
• A seguito della Rivoluzione francese, nel 1789, prese corpo la “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino”; è qui che vennero inseriti i diritti di libertà della persona, di sicurezza e di resistenza all’oppressione.
• Nei vari paesi europei il concetto dei diritti umani ebbe concreta diffusione e applicazione dopo i moti del 1848 con la proclamazione delle varie Costituzioni nazionali.

In tutti questi passaggi le varie Costituzioni si arricchirono sempre più di diritti per arrivare a quelli che oggi, come detto all’inizio, consideriamo scontati ma che tali non furono durante la lunga gestazione durata secoli.

L’universalità dei diritti
Come premessa, è utile ricordare che le Dichiarazioni, le Convenzioni, le Carte e, a maggior ragione, i Trattati dal punto di vista legale hanno valore solo per i paesi firmatari; in presenza di disaccordo ci si aspetterebbe, però, che almeno sui principi morali esistesse unanimità di consensi, purtroppo così non è.
Per quanto concerne il rispetto delle libertà e dei diritti in generale è possibile avere una visione sintetica accedendo ad uno studio per il 2015 dell’Organizzazione internazionale Freedom House  (Clicca per leggere); i dati che emergono sono decisamente sconfortanti:
Dei 195 paesi presi in considerazione, 89 (46 percento) erano valutati paesi rispettosi dei   diritti umani, 55 (28 percento) parzialmente rispettosi, 51 (26 percento) in cui i diritti umani erano, e probabilmente lo sono ancora, negati.
 — La valutazione per il Medio Oriente e il Nord Africa era “worst in the world – i peggiori nel mondo”. Occorre ricordare, però, che in quel periodo era in corso la guerra all’Isis.
  — Nel “peggio del peggio – worst of the worst” erano compresi, e con tutta probabilità lo sono ancora, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Eritrea, Corea del Nord, Somalia, Siria, Turkmenistan, e Uzbekistan.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Dopo la catastrofe di due guerre mondiali, fu nel 1948 che, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” (Clicca per leggere) , siglata a New York nella sede dell’Onu, si stabiliva, finalmente, l’universalità dei diritti, non più limitata ai paesi occidentali ma rivolta ai popoli del mondo intero. Dei 58 paesi che nel 1948 facevano parte dell’Onu (2), 48 votarono a favore, 8 furono gli astenuti e 2 gli assenti  – (l’Italia entrò a fare parte dell’Onu nel 1955).
Il quadro fu completato nel 1966 (in vigore dal 1976) con la stesura e la firma di due Convenzioni:
La “Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” e la “Convenzione internazionale sui diritti civili e politici”, quest’ultima chiamata anche Patto internazionale sui diritti civili e politici(Clicca per leggere)
Nel 1998, dopo cinquant’anni dalla sua prima formulazione, venne fatto un ulteriore passo per sanzionare le gravi violazioni dei diritti umani con la firma del trattato istitutivo della Corte penale internazionale per il perseguimento di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, noto anche con il nome di Statuto di Roma. Ratificato da 123 paesi entrò in vigore nel 2002. La Corte ha la sua sede centrale all’Aia (Olanda).

La Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948 aveva smosso le acque costringendo molti paesi al confronto: il risultato è stata la proliferazione, di per sé positiva, di Carte di diritti in diverse macro-aree regionali che hanno cercato di tenere conto degli specifici contesti culturali, ambientali e religiosi di riferimento.

In questa ricerca non ci è possibile analizzare tutti i paesi singolarmente presi, saranno esaminati i paesi, per varie ragioni, ritenuti i più importanti, o macroaree regionali.

(2, continua)
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Note:
(1) Ugo Grozio, in olandese Huig de Groot (Delft, 10 aprile 1583 – Rostock, 28 agosto 1645), è stato un giurista, filosofo, teologo, umanista, storico, poeta, filologo, nonché politico, di nazionalità olandese.
(2) 48 a favore:Afghanistan, Argentina, Australia, Belgio,Birmania, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia,Costa Rica, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Islanda, India, Iran, Iraq, Libano, Liberia Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguai, Perù, Repubblica Dominicana, Siam, Svezia, Siria, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Turchia, Uruguay e Venezuela.
8 astenuti: Arabia Saudita, Bielorussia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia Russia, Sudafrica e Ucraina.
2 assenti: Yemen e Honduras

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