Costituzione brasiliana (articoli 231 e 174)

Articolo 231

(Traduzione automatica con Google)

Agli indiani sono riconosciuti la loro organizzazione sociale, i loro costumi, le lingue, le credenze e le tradizioni, nonché i diritti originari sulle terre che tradizionalmente occupano, di cui l’Unione è responsabile per delimitarli, proteggere e garantire il rispetto di tutti i loro beni.

  • 1 Le terre tradizionalmente occupate dagli indiani sono quelle da loro abitate stabilmente, quelle utilizzate per le loro attività produttive, quelle essenziali alla conservazione delle risorse ambientali necessarie al loro benessere e quelle necessarie alla loro riproduzione fisica e culturale, secondo i loro usi , costumi e tradizioni.
  • 2º Le terre tradizionalmente occupate dagli indiani sono destinate al loro possesso permanente, con l’uso esclusivo delle ricchezze del suolo, dei fiumi e dei laghi ivi esistenti.
  • 3 L’utilizzo delle risorse idriche, compreso il potenziale energetico, la ricerca e l’estrazione di ricchezze minerarie nelle terre indigene possono essere realizzati solo con l’autorizzazione del Congresso Nazionale, dopo aver ascoltato le comunità interessate, assicurando loro la partecipazione ai risultati della minerario, sotto forma di legge.
  • 4 Le terre di cui al presente articolo sono inalienabili e indisponibili, così come i diritti su di esse sono imprescrittibili.
  • 5 È vietato l’allontanamento dei gruppi indigeni dalle loro terre, salvo ad referendum del Congresso Nazionale, in caso di catastrofe o epidemia che metta a rischio la loro popolazione, o nell’interesse della sovranità del Paese, previa deliberazione del Congresso nazionale, garantito, in ogni caso, il rientro immediato non appena il rischio cesserà.
  • 6 Gli atti che hanno per oggetto l’occupazione, il controllo e il possesso delle terre di cui al presente articolo, ovvero lo sfruttamento delle risorse naturali del suolo, dei fiumi e dei laghi ivi esistenti, sono nulli ed estinti, senza produrre effetti giuridici esistenti. quelli, salvo che nel pertinente interesse pubblico dell’Unione, come previsto dalle leggi complementari, che non generino la nullità e l’estinzione del diritto al risarcimento o alle azioni contro l’Unione, salvo, a norma di legge, per quanto riguarda i miglioramenti derivati ​​dalla buona occupazione fede.
  • 7 Le disposizioni dell’art non si applicano alle terre indigene. 174, §§ 3 e 4.

 

Articolo 174

Art. 174. In quanto agente normativo e regolatore dell’attività economica, lo Stato eserciterà, conformemente alla legge, funzioni di controllo, incentivazione e pianificazione, che sono decisive per il settore pubblico e indicative per quello privato.

  • 1 La legge stabilirà gli orientamenti e le basi per una pianificazione equilibrata dello sviluppo nazionale, che incorporerà e renderà compatibili i piani di sviluppo nazionale e regionale.
  • 2 La legge sosterrà e incoraggerà il cooperativismo e le altre forme associative.
  • 3 Lo Stato favorirà l’organizzazione dell’attività mineraria in cooperative, tenendo conto della tutela dell’ambiente e della promozione economica e sociale dei minatori.
  • 4 Le cooperative di cui al comma precedente avranno priorità nell’autorizzazione o concessione per la ricerca e l’estrazione di risorse e giacimenti minerari, nelle aree in cui operano, e in quelle costituite ai sensi dell’art. 21, XXV, a norma di legge.
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