Nemesi in Israele

Eraldo Rollando
22-03-2021

Il 16 marzo è stato il 18simo anniversario della morte di Rachel Corrie, un’attivista statunitense del Movimento Internazionale di Solidarietà- ISM, un’organizzazione senza scopo di lucro e non violenta che si pone l’obiettivo di sostenere la causa palestinese nel conflitto israelo – palestinese.
La giovane pacifista aveva deciso di andare a Rafah, nella Striscia di Gaza, come attivista per sostenere i diritti umani. (Nella foto Corrie mentre sta contrastando l’azione di un bulldozer)
Il 16 marzo 2003 fu schiacciata da un bulldozer dell’esercito israeliano mentre compiva un’azione di resistenza pacifica alla distruzione di abitazioni palestinesi al confine tra Egitto e Israele. Oded Gershon, Il giudice della corte di Haifa, sentenziò che Corrie sarebbe dovuta restare lontana dalla zona pericolosa e la sua morte fu “il risultato di un incidente che lei stessa aveva attirato su di sé”, dando ragione alla tesi del governo israeliano.

Nemesi
Il 5 febbraio 2021, 18 anni dopo la morte di Corrie, qualcosa si muove: la Pre-Trial Chamber dell’Aia (1) ha statuito che la Corte penale internazionale ha competenza a giudicare i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da chiunque in Palestina.
Con la loro decisione i giudici hanno respinto la tesi sostenuta per decenni da Israele sull’inammissibilità dell’intervento della Corte poiché la Palestina non è uno Stato; tesi basata sullo Statuto di Roma, che assegna il diritto di accedere alla Corte solo agli Stati presenti all’ONU.
Sennonché, Il decreto della Corte prende le mosse dalla decisione dell’ONU del 29 novembre 2012 che, nell’Assemblea plenaria, decise, dopo lunghe e complicate sedute a larghissima maggioranza, di attribuire alla Palestina lo status di “Stato osservatore non-membro” delle Nazioni Unite (Resolution adopted by the General Assembly – 67/19. Status of Palestine in the United Nations).
Dal 5 febbraio si apre, quindi, un nuovo scenario per il Paese della Stella di Davide: la possibile incriminazione per i molti fatti di sopraffazione e violenza subiti dalla popolazione palestinese a Gaza, Gerusalemme est e nella Cisgiordania; tra questi il caso Correi, che sta lì a ricordare ai governanti e al giudice Oded Gershon quando un’ingiustizia può tornare a presentare il conto.

Per questi territori, occupati da Israele nel 1967 durante la guerra dei sei giorni, grava sul governo di Gerusalemme anche l’accusa del mancato rispetto del diritto internazionale, in relazione a territori occupati da una forza straniera; Israele ha sempre cercato di schivare l’addebito usando il termine più edulcorato di “territori contesi”; se la situazione non fosse più che seria verrebbe da commentare: una specie di foglia di fico.
Ora la Corte può procedere ad avviare le indagini sulle molte denunce, tra cui quelle relative a crimini di guerra attribuiti alle forze israeliane durante la guerra del 2014 per i bombardamenti di Gaza, in cui furono uccise circa 2300 persone (di cui 551 bambini) e ferite altre 11mila.

L’ira di Netanyahu
“Forse questa evocazione dei crimini commessi in terra di Palestina ha fatto trasalire Netanyahu che ha visto materializzarsi accanto a lui il fantasma di Rachel Corrie, la giovane pacifista americana ventitreenne seppellita viva da un bulldozer”.
(Domenico Gallo – La Corte penale internazionale e il fantasma di Banquo- febbraio 2021)

La reazione del premier israeliano Netanyahu è stata immediata: a suo avviso, la decisione dei giudici internazionali è << puro antisemitismo>>.

“La Corte ignora i crimini di guerra veri e al suo posto perseguita lo Stato di Israele dotato di un forte regime democratico e che rispetta lo Stato di diritto … (la decisione) va contro il diritto dei paesi democratici di difendersi dal terrorismo … in qualità di primo ministro di Israele, posso assicurarvi questo: combatteremo questa perversione della giustizia con tutte le nostre forze”.

La posizione del premier israeliano segue l’approccio che alcuni Stati hanno nei confronti della Corte.
“Le maggiori grandi potenze (proprio perché sentono che la CPI può essere un meccanismo di controllo della loro “potenza”) rigettano l’idea di sottoporsi a scrutinio – Cina, Russia, Stati Uniti, ma anche India, Iran, Israele, Pakistan per dirne altri, rigettano la possibilità che un tribunale internazionale possa giudicare i loro soldati o i politici … Ma il fatto che gli Stati reagiscano in questo modo è piuttosto significativo. Il meccanismo è temuto perché idoneo a mettere a nudo la commissione di atti contrari al diritto internazionale. La Corte deve continuare a fare il proprio lavoro senza mescolarsi all’agone politico. Spetta agli Stati gestire la situazione. I sostenitori della CPI devono fare fronte comune e sostenere politicamente la Corte in queste fasi difficili, che sono però destinate a passare. Per anni per esempio la CPI si è scontrata con il Sudan a causa dei mandati di arresto contro il Presidente Al Bashir. Oggi Al Bashir è stato deposto e potrebbe essere portato in giudizio davanti alla Corte.” (Salvatore Zappalà– Professore di Diritto internazionale nell’Università di Catania)

La via è aperta ai procuratori della corte per le indagini su Israele, ma, nonostante le molte “giustificazioni”, neppure Hamas può ritenersi tranquillo per i fatti avvenuti a Gaza e nelle alture del Golan, anche se i peccati da farsi perdonare sono sicuramente meno gravi.


Note
(1) Divisione preliminare (Pre-Trial Division, di cui fanno parte le Pre-Trial Chambers), che analizza le richieste a procedere dell’Ufficio del procuratore e autorizza o meno le indagini della Corte in un primo stadio e, in un secondo momento, quando le indagini hanno portato alla raccolta di elementi sufficienti per affrontare un processo, decide sull’ammissibilità del caso (Wikipedia)

Interessante sapere
1 – Corte penale internazionale (CPI) link:
Possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e il conseguimento dei suoi obiettivi.
Può esercitare le proprie funzioni e i propri poteri, quali previsti nello Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante un accordo speciale, sul territorio di ogni altro Stato.
La giurisdizione della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo insieme. La Corte ha giurisdizione, in forza del presente Statuto, sui seguenti crimini:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l’umanità;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
Sede della Corte è all’Aia, nei Paesi Bassi

La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l’umanità Link

2- Corte di giustizia europea (CGUE) link:
Garantisce che il diritto dell’UE sia interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese europeo, garantisce anche che i Paesi e le istituzioni dell’Unione rispettino la normativa dell’UE.
Sede: Lussemburgo

 

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